« Visualizza tutti i records in questa Rubrica
Versione Stampabile

Sanofi Aventis : procurato danno ambientale

venerdì 3 maggio 2013
Sanofi Aventis : procurato danno ambientaleGià dal febbraio scorso volontari di Legambiente segnalavano all’Associazione strani sversamenti di reflui nell’ambito dell’ansa marina terminale del canale di Fiume Piccolo e da qualche giorno la stampa riporta della presenza in quest’area di contaminanti chimici che hanno prodotto una colorazione rossastra. Le analisi effettuate dall’ARPA avrebbero individuato la causa nella presenza di un solvente chimico, utilizzato dalla SANOFI-AVENTIS Spa, noto in nomenclatura come tetraidrofurano (C4H8O).
Dalle medesime notizie si rileva che per il richiamato solvente non vi siano in nomenclatura le “concentrazioni limite”, per cui sembrerebbe che tutto vada bene e non sia successo niente.
Così non è, infatti, congiuntamente al tetraidrofurano, vi sono ulteriori 200 sostanze non inserite nelle tabelle dell’ex DM 471/99 ed attuale D.Lgs 152/2006; ciò non significa, comunque, che tutte queste sostanze, presenti in aree contaminate dell’Italia, in quanto non definite nei limiti di concentrazione, non possano essere considerati degli “inquinanti” e, come tali, non possano aver indotto ad un inquinamento.
Proprio per il tetraidrofurano, l’Istituto Superiore della Sanità, Ente che definisce i valori di “concentrazione limite” per le sostanze non inserite nella richiamata normativa nazionale, seguendo anche le indicazioni della Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti (USEPA) per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, queste ultime assimilabili a quelle superficiali come per il caso di Fiume Piccolo, propone, in via cautelativa, l’applicazione di un fattore di sicurezza pari a 1/5 ad un valore di “concentrazione limite” uguale a 10 g/litro; su tale valore l’ARPA, presumibilmente, valuterà il superamento o meno di tale soglia proposta.
Resta il fatto che il tetraidrofurano, secondo la Direttiva 91/155/CEE, è stato valutato e classificato, in una “Scheda dei dati di Sicurezza” che riporta tutte le proprie caratteristiche: composizionali, chimico-fisiche, di pericolo, di manipolazione e stoccaggio, di incendio, di esposizione e protezione personale, di stabilità e reattività, di tossicità e pericolosità per la salute, di informazione ecologica (ecotossicità, degradabilità e accumulazione), ecc.
Dalla “Scheda” si evince che, proprio in merito alla “ecotossicità” nei confronti dell’ambiente, il tetraidrofurano costituisce un “ALTO” pericolo per l’ambiente acquatico e “medio” per quello terrestre.
In definitiva non si tratta di un “succo di arancia” (considerata la colorazione) e né la vicenda può passare come se nulla fosse successo, in quanto, anche ove le concentrazioni che ARPA ha definito, siano inferiori alla richiamata “soglia proposta” (2 g/litro), vale il concetto del “danno ambientale” prodotto e provocato.
Infatti, che nell’area di Fiume Piccolo sia stato provocato un così detto “danno ambientale” soccorre la normativa vigente ed in particolare la Direttiva 2004/35/CE, in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita dal DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che, riprendendo pedissequamente quanto riportato nella Direttiva, all’art. 300, comma 1 definisce danno ambientale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”; nello stesso articolo, al punto “c” si riporta il chiaro riferimento alle acque costiere, infatti il punto recita: “alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale (…);
Quindi, lo sversamento del solvente che ha prodotto la modifica della colorazione naturale delle acque dell’insenatura, attraverso anche eventuali concentrazioni di tetraedro-furano inferiori alla “soglia” proposta Dall’Istituto Superiore di Sanità, ha prodotto un “deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale”, provocando un “danno ambientale” che, ai fini della normativa vigente, va punito.
Inoltre che il solvente sia proveniente dalla Sanofi, oltre che evincersi dalla stampa, risulta realmente utilizzato nell’ambito aziendale per la realizzazione della “rifamicina”, come dichiarato nella relazione di VIA allegata alla richiesta di AIA per l’ulteriore ampliamento dello stabilimento; infatti, risulta che il quantitativo di tetraidrofurano utilizzato è pari a: 21.000 litri (in miscela azeotropica) + 26.800 litri (allo stato umido) +6.480 litri (in miscela con acqua), per un totale di 54.280 litri.
Del resto una relazione dell’ARPA in merito alla qualità dell’acquifero superficiale (falda) rileva che i risultati analitici delle campagne di monitoraggio eseguite nel corso del 2011, hanno evidenziato dei superamenti dei limiti di legge (Concentrazioni Soglia di Contaminazione ex Tabella 2 Allegato 5 al Titolo II della Parte IV del DLgs 152/06) per i seguenti composti: arsenico, nichel, ferro, manganese, benzene, solventi clorurati (tra cui in particolare cloroformio, diclorometano, cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene, 1,2,3-tricoloropropano, tetracloroetilene - PCE), tetraidrofurano, cloruri e solfati).
Quali dubbi possono sussistere in merito alla presenza di un “danno ambientale” procurato se la stessa ARPA evidenzia la presenza del solvente nelle falda?
E’ necessario inoltre riportare, a prescindere dalle stolte affermazioni ascoltate recentemente in merito al fatto che le acque di falda non si riversano in mare, che la Sanofi Aventis presenta uno dei livelli di contaminazione maggiore rilevati nella falda dell’area industriale, al punto che lo stesso Accordo sulla bonifica prevede il confinamento con “barriera idraulica” per tutta l’area dello stabilimento e la realizzazione di un apposito impianto di trattamento delle acque emunte. Non a caso, l’Aventis, sottoscrive l’Accordo di programma e riconosce, quindi, il “danno ambientale” prodotto.
Infine, in considerazione del fatto che la relazione di AIA deve essere accompagnata da “Dichiarazione di Autenticità delle informazioni contenute nella richiesta di AIA”, rilasciata dal legale rappresentate della società e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, gli Enti competenti verifichino se, in merito al solvente tetraidrofurano, vi siano tutte le informazioni necessarie; in caso di mancata presenza di tali informazioni e/o di informazioni non veritiere, si applichi, ai sensi dell’articolo 75 del citato DPR n.445/2000, la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento AIA emanato, altro che sola “integrazione” all’autorizzazione AIA, come riportato dalla stampa.

Brindisi 02/05/2013 prof. dott. Francesco Magno
(direttivo Legambiente)


Torna su